Statuto dell'Associazione

“GRADIVA - Associazione di ricerca e intervento per l’interazione sociale in psicologia clinica e in psicoterapia”

1. Denominazione
È costituita nel rispetto del Codice Civile e della L 383/2000 l’Associazione denominata “GRADIVA - Associazione di ricerca e intervento per l’interazione sociale in psicologia clinica e in psicoterapia”, la cui finalità è la promozione della solidarietà umana e sociale e lo sviluppo dell’integrazione culturale e professionale fra tutti gli attori nel campo della salute psichica.
2. Sede

La sede legale dell’associazione è fissata in Roma, Via Ammiraglio Marzolo 42. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea. L’Associazione potrà inoltre, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

3. Attività

L’attività dell’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti o attività associative.

L'attività degli associati è svolta di regola a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4. Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall'art. 9 del presente statuto.

5. Oggetto

L’associazione non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini culturali e di solidarietà sociale. Destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, delle quote sociali, degli utili o avanzi di esercizio, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera attraverso la realizzazione, in proprio o in associazione con altri, di ricerche e interventi attinenti allo scopo sociale, con particolare riguardo a:

  1. elaborazione, promozione, realizzazione di ricerche e progetti di solidarietà sociale, nonché di iniziative socio educative e culturali volte al benessere dell’individuo e della comunità, con particolare attenzione ai temi del sostegno alla salute nel territorio;
  2. costruzione di reti territoriali, di area sociale e culturale, professionali per promuovere e sviluppare situazioni di solidarietà e partecipazione con particolare attenzione al diritto alla cura e alla salute;
  3. promozione e sviluppo di risposte integrate alla domanda di psicoterapia nel territorio, anche attraverso la partecipazione a iniziative di sensibilizzazione e di formazione di utenti ed operatori;
  4. facilitazione dell’accesso ai servizi sociali, assistenziali, sanitari, con particolare riferimento a interventi di psicologia clinica, psicoterapia e formazione sia presso o mediante strutture pubbliche, che presso o mediante privati che garantiscano prestazioni di qualità a fronte di tariffe sociali;
  5. sviluppo di ricerche ed elaborazioni teoriche ispirate alla psicoanalisi in generale, con riferimento al modello della psicoanalisi di gruppo e al pensiero di Sigmund Freud, Wilfred R Bion, Francesco Corrao, con apertura ai contributi provenienti anche da altri modelli di pensiero;
  6. promozione, sostegno e diffusione delle attività istituzionali e delle elaborazioni teoriche ad esse connesse anche attraverso pubblicazioni, riviste, siti web, etc.
6. Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all'attività dell’Associazione stessa, che si riconoscano esplicitamente nello Statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L’ammissione avviene in base a domanda scritta, sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. 

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni: si può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
  2. per delibera dell’Assemblea a seguito di accertati motivi di incompatibilità, per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto, per altri motivi che comportino indegnità o danno per l'associazione.
  3. per mancato pagamento della quota sociale dell'anno in corso entro il mese di Marzo.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, sono elettori e possono accedere alle cariche sociali.

7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.

8. Assemblea dei Soci

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. 

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9. Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
  2. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
  3. eleggere il Consiglio Direttivo. 
  4. revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con una maggioranza di 2/3 dei presenti;
  5. deliberare l’eventuale espulsione di soci; 
  6. deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, con una maggioranza di 2/3 dei presenti. 
  2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla destinazione del patrimonio dell’Associazione, con una maggioranza di 2/3 dei presenti.
10. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta, e/o attraverso fax, e-mail, telegramma, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza sia in prima che in eventuale seconda convocazione.  Tale seconda convocazione può essere prevista anche nello stesso giorno della prima convocazione, purché con un intervallo di almeno due ore. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, di persona o per delega. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci.

11. Funzionamento dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione sono prese con la maggioranza di voti dei presenti, di persona o per delega, salvo i casi previsti alle lettere d), h), i), dell’articolo 9, per i quali è prevista la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre anche il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, compresi quelli assenti o dissenzienti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

12. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette.  L'Assemblea determina di volta in volta il numero dei componenti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete:

  • eleggere tra i suoi membri il Presidente;
  • attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali;
  • esaminare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente, prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
  • provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  • definire l'ammontare annuo della quota sociale;
  • ammettere nuovi soci;
  • espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all’art. 5, e sottoporre la decisione alla ratifica della prima assemblea utile; 
  • promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
  • decidere in merito all’eventuale assunzione di personale dipendente;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell’Associazione;
  • individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

14. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente almeno tre volte in un anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

15. Funzionamento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

16. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente assume nell'interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

17. Poteri del Presidente

Il Presidente ha i poteri di: 

  • convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • predisporre, con l’ausilio del Tesoriere, i bilanci consuntivo e preventivo;
  • vigilare sull’osservanza delle norme statutarie;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.

Potranno essere eventualmente attribuiti al Presidente da parte del Consiglio Direttivo, per scritto e di volta in volta, poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione che esso ritenga opportuno delegare.

Per i casi d’indisponibilità, di assenza o di qualsiasi altro impedimento, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente.

18. Dimissioni e sostituzione

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria del Consiglio Direttivo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. 

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. 

19. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito:

  • da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  • da eventuali donazioni, successioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite: 

  1. dai contributi (quote sociali) annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria (su proposta del consiglio direttivo);
  2. da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative;
  3. da versamenti volontari degli associati;
  4. da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali;
  5. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  6. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  7. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

I contributi ordinari o quote sociali devono essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun anno. Essi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

20. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno, e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e dovrà evidenziare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. 

21. Clausola Compromissoria

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, a seguito di istanza avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della provincia in cui ha sede la società, dall’arbitro nominato.

L’arbitro dovrà decidere nel rispetto delle norme di legge che disciplinano l’arbitrato rituale.

22. Scioglimento e liquidazione

L’associazione può essere sciolta solo da un’assemblea straordinaria dei soci, con una deliberazione approvata da una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e con il parere favorevole del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, ai sensi dell'art. 148, comma 8b del Testo Unico 22.12.1986 n. 917, sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all'art. 4 del presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

23. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.

Per delibera assembleare il presente statuto, approvato dall'assemblea dei soci del 1 ottobre 2011, è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell’art. 1 D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.

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